Lipani Catricalà & Partners (LC&P) difende Roma Multiservizi in un giudizio antitrust da 73 milioni di Euro

Il Tribunale delle Imprese di Roma ha respinto la richiesta di risarcimento da parte di Romeo Gestioni e Blackstone Consorzio contro Roma Multiservizi, Rekeep e Consorzio CNS nell’ambito del giudizio di private enforcement avviato con riferimento alla gara indetta da Consip per l’affidamento del servizio di pulizia nelle scuole, del valore di oltre 1,6 miliardi di euro

Roma, 27 aprile 2023

Con un team composto dai soci Damiano Lipani, Luigi Mazzoncini e Giorgio Mazzone, Lipani Catricalà & Partners ha assistito, nel giudizio di follow-on, Roma Multiservizi, società controllata al 51% da Roma Capitale e partecipata al 49% da Rekeep.

Il Tribunale delle Imprese di Roma ha, infatti, respinto la domanda giudiziale per oltre 73 milioni di Euro proposta da Romeo Gestioni e da Blackstone Consorzio Stabile contro Roma Multiservizi (e le altre convenute Rekeep e Consorzio CNS) nell’ambito del giudizio di private enforcement avviato con riferimento alla gara indetta da Consip per l’affidamento del servizio di pulizia nelle scuole, del valore di oltre 1,6 miliardi di euro.

In via generale, i giudizi di private enforcement avanti ai Tribunali delle Imprese sono caratterizzati dalla presunzione, che non ammette prova contraria (c.d. presunzioni iuris et de iure), dell’esistenza di un danno risarcibile derivante dall’avvenuto accertamento di circostanze rilevanti a fini antitrust da parte dell’AGCM. Per effetto di tale accertamento, parte attrice si può “limitare” a dimostrare la (sola) entità del danno subito, nell’ambito di un percorso processuale “semplificato” anche per la non necessità di prova del nesso di causalità tra fatto e danno.

In tale generale contesto, la controversia avviata dalla Romeo Gestioni è stata caratterizzata dal fatto che la dedotta richiesta di risarcimento del danno si fondava su un preteso pregiudizio derivante non già dalla esclusione dell’attore dalla gara indetta dalla centrale acquisti dello Stato, bensì unicamente da un fatto anticoncorrenziale potenzialmente lesivo. Infatti, Romeo Gestioni non si era aggiudicato la gara avendo presentato un’offerta superiore rispetto a quella dei concorrenti e, quindi, sostanzialmente meno vantaggiosa per la pubblica amministrazione.

Su tale premessa, il Tribunale ha istruito la causa al fine di verificare quale sarebbe stato l’esito della gara e le chances di vittoria da parte di Romeo Gestioni in un ipotetico scenario controfattuale (ovvero nell’ambito di una gara epurata da intese anticoncorrenziali) e, in tale contesto, ha evidenziato che, “sulla base della preminenza del lotto oggetto della gara e nell’economia del relativo appalto, si può quindi ragionevolmente supporre che, nella ipotesi controfattuale dell’assenza di intesa restrittiva, i concorrenti avrebbero entrambi partecipato in concorrenza fra loro alla gara per il suddetto lotto”.

Tale ultima circostanza ha condotto i Giudici del Tribunale di Roma – accogliendo le tesi formulate da Lipani Catricalà & Partners in difesa di Roma Multiservizi – ad affermare che nello scenario dedotto in giudizio, Romeo Gestioni non avrebbe comunque ottenuto un risultato favorevole in nessuno dei lotti posti a gara e che “se Romeo Gestioni ha perso … l’aggiudicazione in uno scenario in cui le offerte a ribasso erano falsate, a maggior ragione la avrebbe persa in uno scenario alternativo di più accesa concorrenza nel quale tali offerte sarebbero state verosimilmente ancora più basse”.

Da tali argomentazioni, confermate dalle conclusioni della Consulenza Tecnica d’Ufficio disposta dal Tribunale, è derivato anche il rigetto della domanda di risarcimento dei danni per perdita di chance, formulata da Romeo Gestioni.

Il Tribunale, inoltre, sempre in adesione alle tesi difensive di Roma Multiservizi, non ha riconosciuto agli attori nemmeno il ristoro del preteso danno emergente conseguente ai costi per la partecipazione alla gara, né il risarcimento del danno curriculare. Sotto quest’ultimo profilo, il Collegio dei Giudici romani ha concluso che “l’attrice appare avere perso l’aggiudicazione, non già in virtù della collusione anticoncorrenziale, quanto per la proposizione di offerte fuori mercato, sicché la mancata aggiudicazione dell’appalto, confermata anche nello scenario controfattuale, appare essere imputabile esclusivamente all’attrice”, non avendo in ogni caso Romeo Gestioni dedotto e dimostrato l’esistenza di elementi precisi e riscontrabili da cui trarre eventualmente la connotazione del danno curriculare.

Al rigetto integrale delle domande di Romeo Gestioni è conseguita la condanna alla refusione delle spese legali, che sono state liquidate in Euro 180.000,00 in favore di ciascuna convenuta.

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