Cintioli & Associati, Osborne Clarke, Olivieri vincono al Consiglio di Stato per C.N.S. sull’istruttoria FM4. Annullata la sanzione da circa 40 milioni di euro.

La sentenza rappresenta il primo caso italiano di applicazione del programma  di clemenza nell’ambito di un’intesa sulle gare per appalti pubblici. 

Il Collegio difensivo composto dagli Studi legali Cintioli & Associati con il socio fondatore Prof.  Avv. Fabio Cintioli e David Astorre; da Osborne Clarke con il Socio Enrico Fabrizi e Valeria  Veneziano; e dal Prof. Avv. Gustavo Olivieri, ha assistito con successo il C.N.S. (Consorzio  Nazionale Servizi) nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato sull’istruttoria antitrust “I808-Gara  Consip FM4”, ottenendo l’annullamento della sanzione da circa 40 milioni di euro comminata  dall’AGCM per intesa anticoncorrenziale. 

Si tratta del primo caso italiano di applicazione del programma di clemenza (leniency) nell’ambito  di un’intesa riguardante gare per appalti pubblici (c.d. bid rigging). 

Il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento dell’AGCM nella parte in cui non aveva  riconosciuto la pienezza della collaborazione e aveva negato il beneficio premiale massimo al  leniency applicant.  

La sentenza si fa notare perché afferma importanti principi sui programmi di clemenza. In  particolare, il Consiglio di Stato ha sottolineato la funzione premiale dei benefici che si collegano  alla collaborazione e ha evidenziato che “la tenuta del meccanismo […] si basa evidentemente  sull’effettività dell’incentivo riconosciuto all’impresa che decida di collaborare e risente […] della  “certezza” circa la possibilità per l’impresa collaborante di andare esente da sanzione o di  vedersela ridotta in modo consistente”. 

Inoltre, la sentenza afferma che la riduzione della sanzione deve avvenire “in sintonia con il  principio di proporzionalità e con la necessità di riconoscere un ‘premio’ al collaborante, così da  fungere da reale incentivo al sistema di collaborazione, determinandone la concreta profittabilità,  a cui si collegano i già accennati benefici sistemici per l’intero apparato di repressione antitrust”. 

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