Alonzo Committeri & Partners vince in CTP Milano per Fides (Clessidra SGR) sulla non tassazione ai fini Irap dei dividendi da partecipazioni iscritte con l’equity method

Alonzo Committeri & Partners con il socio Gian Marco Committeri e gli avvocati Serena Giglio e Chiara Lo Re, hanno ottenuto una importate vittoria con la sentenza n. 2789 depositata il 17 ottobre 2022 presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano (sez. 7, Presidente W. Saresella, relatore A. Barbata) che ha sancito un importante principio: non sono soggetti ad IRAP i dividendi incassati da partecipazioni in società controllate o collegate iscritte con l’equity method.

La controversia era sorta a seguito di una istanza di rimborso avanzata dalla società che aveva rettificato il criterio di contabilizzazione della partecipazione, erroneamente iscritta al costo anziché in base all’equity method (imposto dallo IAS 28) e, quindi, rideterminato la base imponibile IRAP escludendo i dividendi percepiti, anche con effetto retroattivo, senza riapprovare i bilanci ormai chiusi ma rappresentando nelle note esplicative del bilancio gli effetti contabili derivanti dall’applicazione retrospettiva dell’equity method (in ossequio alle previsioni dello IAS 8).

L’Agenzia delle entrate sosteneva, invece, la tassabilità ordinaria dei dividendi ossia nella misura del 50% del loro ammontare, discostandosi così dalla posizione espressa nella Circolare n.27/E del 2009. Secondo le Entrate i dividendi avrebbero dovuto essere imponibili per effetto del meccanismo di recapture previsto dall’art. 2, comma 2, del D.M. 8 giugno 2011 (c.d. “Decreto IAS”) in forza del quale “I componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell’imputazione a conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista l’imputazione a conto economico la rilevanza fiscale è stabilita secondo le disposizioni di cui al decreto IRAP indipendentemente dall’imputazione a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI)”.

La tesi della società, fatta propria dai giudici di prime cure, si fonda proprio sulla inapplicabilità del meccanismo di recapture giacché (i) la componente reddituale (rilevante per le partecipazioni iscritte con il metodo del patrimonio netto, ossia la rivalutazione della partecipata nel medesimo esercizio in cui la stessa realizza gli utili netti che ne incrementano il patrimonio) è iscritta nel conto economico, evenienza che, di per sé, rende inutile (prima ancora che “inoperante”) il meccanismo di “cattura”; (ii) la componente di cui si indaga il trattamento ai fini IRAP non è imputata né al patrimonio netto né al prospetto OCI, requisito indefettibile per la tassazione.

Inoltre, i giudici milanesi hanno opportunamente rilevato che la modifica del criterio contabile ha effetto anche sui bilanci precedenti poiché la società, nel rispetto di quanto previsto dai principi contabili internazionali, non aveva alcun obbligo di rettificarli. Nel caso specifico, poi, anche indagando la “natura” effettiva dei componenti positivi di reddito si poteva dedurre l’irrilevanza ai fini IRAP poiché si trattava di utili generati esclusivamente attraverso la cessione delle azioni della società quotata partecipata, ossia componenti pacificamente irrilevanti ai fini del tributo regionale.

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