Omologato l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale forzosa di SEGI. I dettagli e gli advisor

Con decreto del 4 maggio 2023, pubblicato il 9 maggio 2023, il Tribunale di Roma (composto dai giudici Antonino La Malfa, Angela Coluccio e Francesco Cottone; Commissario Giudiziale avv. Virginia Perazzoli) ha omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L. Fall. contemplante una proposta di transazione fiscale ex art. 182-ter L. Fall. presentato, in data 16 maggio 2022, da S.E.G.I. – Società Edilizia Gestioni Immobiliari S.r.l. in Liquidazione, realtà operante, direttamente e indirettamente, nel settore immobiliare che nel tempo ha sviluppato programmi orientati a soddisfare le esigenze di edilizia abitativa attraverso la realizzazione e la vendita di edifici residenziali nel comune di Roma.

Gli advisor

S.E.G.I. è stata assistita dallo studio legale DLA Piper. Lo studio ha operato attraverso un team coordinato dai partner Gabriele Arcuri e Alberto Angeloni, per gli aspetti di strutturazione dell’operazione e negoziazione degli accordi volti al risanamento della società, unitamente all’avvocato Morena Pirollo, per gli aspetti di diritto concorsuale e civile e la redazione del ricorso per l’omologa degli accordi, coadiuvati dall’avvocato Giulia Modaffari.

Il dott. Federico Malorni, dello Studio Tributario Associato Melpignano, ha prestato assistenza alla società per gli aspetti fiscali e per la predisposizione della transazione fiscale ex art. 182-ter L. Fall. mentre il piano di ristrutturazione dei debiti con annessa transazione fiscale è stato elaborato dall’advisor dott. Andrea Filippo Bucarelli. La dott.ssa Catia Saulini ha rilasciato la relazione di attestazione di veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano.

Il Piano e la proposta di transazione fiscale

L’operazione di ristrutturazione è imperniata su accordi ex art. 182-bis L. Fall. con i debitori e sulla transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate. Il piano, che copre un arco temporale di 24 mesi dall’omologa, presuppone la soddisfazione del credito erariale, pari al 99% dell’intera debitoria, in parte mediante la liquidazione dell’attivo della società e, in parte, mediante l’apporto di finanza esterna da parte del socio unico.

La mancata adesione dell’Agenzia delle Entrate alla proposta di transazione fiscale è stata superata dal Tribunale di Roma con un riferimento chiaro alla ratio dell’art. 182-bis, co. 4, L. Fall., ove l’interesse concorsuale è ritenuto preminente su quello tributario in presenza dell’attestata convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.

L’operazione costituisce una delle applicazioni più significative e rilevanti del neointrodotto istituto dell’omologazione forzosa (c.d. cram down fiscale), come disciplinato dall’art. 182-bis, comma 4, L. Fall. e dall’art. 63, comma 2-bis, Codice della Crisi, alla luce dell’espresso diniego della proposta di transazione opposto dall’Amministrazione Fiscale e del significativo stralcio dell’imponente debitoria fiscale previsto dal piano.

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