Nuovi incentivi per il fotovoltaico a terra su suolo agricolo in termini pratici

Se ne sta parlando diffusamente e, dunque, è probabilmente utile una sintesi chiara e pratica della vicenda
relativa ai nuovi incentivi per il fotovoltaico su suolo agricolo. Sappiamo che dal 2012 (il famigerato art. 65 del
D.L. 1/2012) il fotovoltaico a terra non può essere incentivato salvo ipotesi – molto – particolari. Il DL Energia,
nella sua versione approvata il 30 gennaio in sede di conversione in legge – e della quale si attende a breve la
pubblicazione – ha introdotto una novella all’art. 5 del D.lgs. n. 199/2021, relativo ai regimi incentivanti FER,
integrando l’elenco degli specifici criteri da seguire nella definizione dei meccanismi di incentivazione. Vi
inserisce, in particolare una nuova lettera e-bis) al comma 5, ai sensi della quale è agevolata, in via prioritaria, la
partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti in aree
agricole che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, separatamente
misurabili, sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con
incremento della potenza complessiva. Contestualmente, la novella chiarisce che l’incompatibilità con i regimi di
sostegno riguarda solo gli incentivi originanti dal D. Lgs. 28/2011 (quindi fino al FER1 incluso) lasciando aperto
l’accesso agli incentivi previsti dal D. Lgs. 199/2021 (FER2, FER X, CER ecc).

Fatta questa premessa, esistono, a nostro avviso, alcune domande alle quali è opportuno dare delle riposte per
fare ulteriore chiarezza sulla tematica: proviamo ad elencarle di seguito.

Facendo repowering anche la capacity extra Conto energia può aggiudicarsi nuovi incentivi o è remunerata
con il Conto energia già percepito?

È utile premettere che quando la norma menziona “la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di
impianto, separatamente misurabili, sulla medesima area” si riferisce al cosiddetto repowering: nel dettaglio, il
rifacimento di impianti esistenti (revamping), consistendo in sostituzione di pannelli esistenti con altri più
performanti, libera superficie prima occupata. Questa superficie può essere utilizzata per installare nuovi
pannelli (impianto o sezione di impianto) e tale nuova installazione rappresenta il repowering. Se fino a ieri il
nuovo impianto o sezione non poteva essere incentivato – perché su suolo agricolo – oggi la norma stabilisce che
le nuove tariffe (di cui al prossimo Fer X, riteniamo) non solo possono essere riconosciute a questi impianti ma
che, in realtà, devono essere destinate prioritariamente a queste ipotesi.

Pertanto, una nuova capacità per effetto del repowering accede a nuovi incentivi, mentre una nuova capacità
per effetto di revamping andrebbe considerata merchant?
Dissipiamo tuttavia un equivoco: tecnicamente, il revamping non produce nuova capacità, ma migliora la
producibilità dell’impianto a parità di potenza (i.e. un MW installato produrrà più KW/h di quanto facesse la
configurazione precedente). Pertanto, a seguito del revamping si avrà più energia da immettere in rete
incentivata in base al proprio Conto energia di riferimento. La nuova potenza installata a seguito del repowering
sarà, invece, incentivata ex novo laddove, fino a ieri, essa godeva soltanto del corrispettivo di vendita
dell’energia.

La norma cita “sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata”:
cosa bisogna intendere in tal senso?

Il dubbio nasce dal fatto che un’altra norma (art. 20, comma 8, sempre del D. Lgs. 199/2021 che individua le aree
idonee ope legis) stabilisce che siano qualificati idonei i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in
cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale
ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area
occupata superiore al 20%. Se pertanto ci si può chiedere se il repowering incentivato possa occupare nuova
superficie nel limite del 20%, non sembra questa l’intenzione del legislatore. È, invece, più ragionevole ritenere
che, ai fini dell’accesso al nuovo incentivo, il produttore debba mantenersi all’interno dell’area – intesa come
area autorizzata- e possa occupare con i nuovi pannelli la stessa superficie, o una superficie minore, di quella
occupata ante rifacimento. La tolleranza del 20% in più concessa dall’art. 20, comma 8, citato, sta a significare,
invece, che il produttore può anche andare oltre l’area precedentemente occupata – e, riteniamo, autorizzata –
e l’Amministrazione non può eccepire che si tratti di area inidonea e per questo negare il titolo abilitativo. In
sintesi, nell’evocare “la medesima area” la nuova norma del Decreto Energia si riferisce agli effetti sull’incentivo;
la variazione dell’area occupata non superiore al 20%, invece, attiene al procedimento autorizzativo.

Se dunque si procede ad installare un nuovo impianto nello spazio liberato con il revamping già effettuato, si
percepisce una tariffa incentivante?

Sì, ma non subito: i tempi e le modalità di accesso alla tariffa – così come i valori stessi della tariffa – saranno
definiti con il prossimo decreto e, immaginiamo, già nel Fer X di cui si attende l’approvazione entro l’estate.
Quali sono le conseguenze determinate dalla nuova formulazione dell’art. 65?

In astratto, anche il nuovo fotovoltaico a terra ha accesso al futuro incentivo ma, in concreto, è ragionevole
pensare che la destinazione agricola sarà dichiarata inidonea per l’installazione – quantomeno – dalle Regioni
con ripercussioni spesso nefaste per il rilascio del titolo abilitativo. È possibile immaginare che potrebbero
beneficiare della norma gli impianti fino a 1 MW, spesso autorizzabili in PAS al di fuori delle aree idonee (ma
ferme restando le limitazioni in termini di estensione minima dell’area complessiva di cui alla bozza di decreto
aree idonee) oppure impianti su area agricola qualificata idonea dove la PAS è utilizzabile fino alla nuova soglia
di 12 MW, evitando lo screening VIA (sempre fino a 12 MW) senza peraltro incorrere nei limiti minimi di
disponibilità delle aree previsti dall’attuale bozza del decreto aree idonee; in entrambi i casi il produttore si
vedrebbe scavalcato in graduatoria incentivi dai progetti di repowering.

Di Ivano Saltarelli, Partner Green Horse Legal Advisory e Celeste Mellone, Partner Green Horse Legal Advisory.

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