Il Tar Lazio Respinge I Ricorsi Degli Aspiranti Dirigenti Scolastici: Nessun Malfunzionamento Nel Sistema “Cineca”

Roma, 1° dicembre 2022

Lipani Catricalà & Partners, con un team composto da Damiano LipaniFrancesca Sbrana e Jacopo Fronticelli Baldelli, ha favorevolmente assistito il Consorzio Interuniversitario “CINECA” nei contenziosi incardinati davanti al TAR Lazio da alcuni partecipanti al corso – concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. MIUR del 23 novembre 2017, n. 1259.

I ricorrenti denunciavano, sotto diversi profili, l’esistenza di malfunzionamenti del software elaborato dal CINECA, impiegato dal Ministero per lo svolgimento delle prove concorsuali.

Il TAR Lazio ha rigettato tutti i motivi di diritto dei partecipanti al concorso, ritenendoli inammissibili e infondati.

In primo luogo, il Giudice Amministrativo ha evidenziato che la critica espressa verso il software prescelto dall’amministrazione appartiene ad una dimensione puramente tecnica, priva di incidenza sulla posizione dai singoli ricorrenti e sull’intero concorso. I ricorrenti, infatti, non avrebbero dimostrato − oltre ogni ragionevole dubbio, o almeno in base al criterio del più probabile che non – che le rispettive prove d’esame fossero state in qualche modo pregiudicate dal denunciato malfunzionamento del software, risultando, di converso, che le postazioni dotate di attrezzature informatiche, munite dell’applicativo informatico del CINECA e messe a disposizione dei candidati, erano state collaudate da tecnici individuati dalle amministrazioni scolastiche.

Chiarito questo aspetto processuale, anche nel merito le censure rivolte contro il CINECA sono state ritenute infondate.

ll TAR, grazie anche ai chiarimenti tecnici accuratamente forniti dal Consorzio, ha appurato come la gran parte delle questioni sollevate rispetto al sistema informatico, seppure denunciate da parte ricorrente quali “disfunzioni” o “malfunzionamenti” che avrebbero determinato un depotenziamento della selezione pubblica, fossero in realtà modalità di ordinario funzionamento dell’applicativo utilizzato dal Ministero, rese note a tutti i candidati prima dello svolgimento della prova mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero di apposite istruzioni.

Dunque, sulla scorta di tali argomentazioni, il TAR Lazio ha respinto i vari mezzi di gravame, condannando, altresì, i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.

Sentenze – TAR Lazio, III-bis, 3 novembre 2022, nn. 14372 e 14375

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