Il Cds accoglie le tesi di Forship assistta da SLT: ART deve sentire il vettore prima di sanzionarlo

Genova , 28 novembre 2022 

Il 24.11.22 il Consiglio di Stato ha depositato un’importante decisione ( Sent. n. 10359/2022)  sull’applicazione delle regole del giusto processo al procedimento sanzionatorio per violazioni del  Regolamento (UE) 1177/2010 che tutela i diritti dei passeggeri via mare.  

In particolare il Consiglio di Stato ha accolto la censura del vettore (assistito dallo Studio Legale  Turci) secondo la quale violerebbe il diritto ad un “giusto procedimento” l’interpretazione del  regolamento di ART laddove non permettesse l’audizione nanti il Consiglio dell’Autorità, organo  che decide se irrogare o meno la sanzione, bensì solo di fronte all’Ufficio Vigilanza, Ufficio che  istruisce la pratica, con violazione del principio di separazione tra funzione istruttoria e decisoria.  

Inoltre, i Giudici di Palazzo Spada hanno rilevato come le conclusioni dell’Ufficio Vigilanza non  fossero mai state previamente comunicate al vettore, il quale quindi si è ritrovato privato della  possibilità di chiarire gli elementi di fatto della vicenda allo stesso organo giudicante e, quindi,  potenzialmente di ottenere una decisione diversa e ad esso favorevole. Inoltre, tale violazione del  procedimento ha comportato che lo stesso Consiglio ART abbia avuto solo un quadro parziale  dell’evento, quello dell’Ufficio Vigilanza, senza un confronto con l’operatore economico, che  avrebbe permesso di chiarire gli elementi più complessi della vicenda.  Pur essendo tale violazione già di per sé sufficiente a giustificare l’annullamento della sanzione, il Consiglio di Stato ha nel merito prospettato la non infondatezza della tesi difensiva secondo la  quale, qualora le procedure di imbarco dei passeggeri siano già state ultimate, non sarebbe  ragionevole interpretare il diritto dei passeggeri ad avere il trasporto alternativo verso la  destinazione finale e/o il rimborso del biglietto nonché lo spuntino e bibita omaggio in caso di  ritardo nella successiva partenza. In questo caso, infatti, il passeggero è già a bordo, con la  possibilità quindi di godere dell’assistenza del personale, passeggiare per la nave, usare i servizi e poter acquistare tutto il necessario; mentre sarebbe ben più problematico consentire al passeggero  già imbarcato di scendere, col rischio di ritardare ulteriormente la partenza della nave. Il Consiglio  di Stato sottolinea infatti come le citate norme del Regolamento abbiano l’evidente fine di tutelare i passeggeri che si trovino sulla banchina del porto (spesso prive di sufficienti servizi in caso di  lunghe attese) in attesa dell’arrivo della nave, e come la situazione del passeggero già imbarcato sulla nave il quale può usufruire di tutti i servizi offerti a bordo non possa essere equiparata a quello  che attende in banchina.  

La tutela della libertà contrattuale e dell’integrità psicofisica del singolo passeggero dev’essere  bilanciata con la tutela delle libertà degli altri passeggeri, che una volta imbarcati fanno affidamento  su una prossima partenza della nave. Infine, lo stesso Reg. 1177/2010 per il ritardo all’arrivo (solo  eventuale, in caso di ritardata partenza) prevede una mera compensazione economica, che spetterà  al passeggero se la nave dovesse effettivamente raggiungere la destinazione oltre l’orario previsto.  

Parte ricorrente, Forship S.p.A., società del gruppo Corsica Ferries, è stata assistita davanti al  Consiglio di Stato dalla Partner Antonella Turci, coadiuvata dagli associati Federico Remorino e  Guglielmo Bonacchi.  

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