Eversheds Sutherland vince al TAR del Lazio con Utilitalia

In foto Alessandro Greco

Milano, 4 luglio 2023

Eversheds Sutherland, con un team coordinato dal partner Alessandro Greco e composto dagli associates Lorenzo Maniaci e Alberto Venditti, ha assistito la Federazione Utilitalia (Utilitalia), una delle principali associazioni di categoria del settore Energy, in tre distinti giudizi innanzi al TAR del Lazio (TAR).

Più nel dettaglio, Utilitalia è intervenuta a favore delle associate Iren Mercato S.p.A., Dolomiti S.p.A. e Acea Energia S.p.A. (le associate) in tre separati giudizi, nei quali le associate hanno contestato i provvedimenti cautelari dell’AGCM che imponevano alle stesse la sospensione degli aumenti del prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale disposti nei confronti dei clienti finali fino al 30.04.2023, in applicazione dell’art. 3, comma 1 del D.L. n. 115 del 2022 (Decreto Aiuti Bis).

Con la richiamata norma, in particolare, il legislatore aveva sospeso la facoltà delle imprese di distribuzione e vendita di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto previste in favore dei clienti finali fino al 30.04.2023.

Utilitalia ha deciso di intervenire nei procedimenti delle associate in quanto la questione relativa alla corretta interpretazione dell’art. 3, comma 1 del Decreto Aiuti Bis interessava la gran parte delle aziende associate alla Federazione. Ciò poiché, a causa dei forti stravolgimenti nei mercati dell’energia causati dal conflitto in Ucraina, molte imprese di distribuzione e vendita di energia e gas naturale si sono trovate costrette, nel corso del 2022, ad aumentare i prezzi della fornitura ai clienti finali in virtù del forte aumento del costo della materia prima.

Il TAR ha riconosciuto la fondatezza e validità degli atti di intervento di Utilitalia e, in accoglimento dei ricorsi promossi dalle associate, ha annullato i provvedimenti impugnati. Specificamente, il TAR ha riconosciuto che le condotte delle associate non costituissero violazione dell’art. 3,comma 1 del Decreto Aiuti Bis. In tal senso, il TAR ha chiarito che, con la norma di cui all’art. 3 comma 1 del Decreto Aiuti Bis, il legislatore ha inteso sospendere unicamente le modifiche unilaterali alla parte normativa del negozio – le condizioni generali di contratto – nella quale nulla è previsto in relazione al prezzo della fornitura, essendo quest’ultimo oggetto di un separato accordo contrattuale distinto per ogni singolo cliente finale.

Il legislatore, pertanto, non ha previsto un congelamento tout court dei contratti di fornitura bensì “la sospensione di alcuni specifici poteri contrattuali”. Conseguentemente, gli aggiornamenti delle condizioni economiche scadute disposti dalle associate non potevano considerarsi illegittimi, non potendo gli stessi essere qualificati come modificativi delle condizioni generali di contratto.

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