DLA Piper ottiene la rimessione alla Consulta del contributo solidaristico 2023 per le rinnovabili (eolici, fotovoltaici e idroelettrici)

Sarà la Corte Costituzionale a decidere se il contributo solidaristico previsto dall’art. 1, commi 115, 116 e 118, della l. n. 197 del 2022 (la cd Legge di Bilancio 2023), introdotto quale intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia, è conforme al diritto unionale ed ai principi costituzionali di eguaglianza, non discriminazione e capacità contributiva.

È quanto stabilito dall’ordinanza del TAR Roma n. 733/2024 del 16 gennaio 2024, resa nel giudizio proposto da primario operatore del comparto dei produttori di energia da fonte rinnovabile, assistito dai partner Germana Cassar e Domenico Gullo e dagli avvocati Mattia Malinverni e Michele Rondoni, per l’annullamento dei provvedimenti con cui l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alla Legge di Bilancio 2023.

Acclarata la giurisdizione del giudice amministrativo e l’interesse dei ricorrenti, il TAR Roma ha sollevato la questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3, 53 e 117 della Costituzione.

Accogliendo le tesi difensive degli avvocati di DLA Piper, è stato osservato che la suddetta misura nazionale non tiene conto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e, nello specifico, dal Regolamento UE 1854/2022 e non può ritenersi affatto una misura “equivalente” al contributo temporaneo europeo avendo posto tale contributo a carico di soggetti diversi. Anziché limitare l’applicazione di tale contributo agli utili eccedenti generati da imprese e stabili organizzazioni dell’Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, la norma nazionale ha incluso anche, per esempio, quelli dei produttori di energia da fonte rinnovabile, specificamente esclusi a livello sovranazionale in quanto già destinatari di altre misure, come il tetto ai ricavi stabilito dallo stesso Regolamento UE e dall’art. 15 bis del D.L. 4/2022, anch’esso però sospetto di incompatibilità con il diritto europeo e già al vaglio della Corte di Giustizia UE.

In secondo luogo, le disposizioni citate non sarebbero idonee ad individuare e determinare puntualmente gli extraprofitti realizzati che la norma intende tassare con fine perequativo, con conseguente violazione anche degli artt. 3 e 53 della Costituzione e, dunque, dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva.

Sul punto, l’ordinanza osserva che:

  • la definizione della base imponibile contrasta con la dichiarata finalità di tassare gli incrementi di utili dipendenti dall’aumento dei prezzi dell’energia (risultando calcolato sulla base dell’IRES, che include nella base di calcolo anche voci che nulla hanno a che vedere con gli “extraprofitti” derivanti dall’aumento dei prezzi dei prodotti energetici);
  • la base imponibile non considera che una parte dell’incremento dei profitti realizzati nel 2022 non è dovuta a una maggiore capacità di produrre reddito dell’operatore economico, ma dipende dalla riespansione dei consumi energetici, che nel corso degli anni 2020 e (in parte) 2021 si è contratta a causa della pandemia da Covid 19;
  • il contributo straordinario introdotto dalla l. n. 197 del 2022 colpisce una manifestazione di capacità contributiva in parte già sottoposta a tassazione, includendo nella base imponibile anche gli importi pagati a titolo di contributo 2022;
  • con riferimento ai gestori degli impianti fotovoltaici incentivati e agli impianti rinnovabili in esercizio da prima del 2010, la norma non considera il “meccanismo a due vie previsto dall’art. 15 bis del d.l. n. 4/2022, determinando “la sottoposizione a tassazione di un reddito inesistente”;
  • con specifico riguardo ai titolari di impianti rinnovabili, la norma non considera i costi fissi particolarmente elevati e li penalizza rispetto ai titolari degli impianti alimentati a carbone/gas (che non scontano alcun tetto ai ricavi e non sopportano i rilevanti costi fissi che caratterizzano le rinnovabili);
  • il fatto che il contributo di solidarietà non sia deducibile incide sull’utile societario e, di conseguenza, sul reddito d’impresa, in contrasto con il consolidato orientamento della Corte costituzionale, secondo cui i costi sostenuti nell’esercizio dell’impresa – se inerenti – devono essere deducibili ai fini del reddito d’impresa.

“Come si vede, l’ordinanza accoglie tutte le nostre tesi difensive, lasciandoci fiduciosi in merito ad una pronuncia favorevole. A questo punto, ci attendiamo una decisione della Corte Costituzionale nei prossimi mesi”, affermano gli avvocati di DLA Piper.

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