Decreto Whistleblowing: novità e innovazioni anche per le aziende con almeno 50 dipendenti

In attuazione di una direttiva europea, è stato emanato dal legislatore italiano il c.d. Decreto Whistleblowing (d. lgs. 24/2023), che riguarda la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione al fine di contrastare e prevenire fatti illeciti di diversa natura. Mentre le disposizioni del decreto sono già in vigore per le aziende dai 250 dipendenti in poi, per le imprese che occupano dai 50 e i 249 dipendenti inizieranno ad avere efficacia a partire dal 17 dicembre. Con il presente contributo, si intende fornire a queste ultime una panoramica essenziale delle maggiori innovazioni elaborata sulla base delle linee guida fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Un’importante novità del decreto è la previsione di una tutela specifica anche nei confronti di coloro i quali potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante (come, ad esempio, i colleghi di lavoro del segnalante, che con quest’ultimo hanno un rapporto abituale e corrente).

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, il decreto legislativo stabilisce che sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali (illeciti penali, civili, amministrativi e contabili) e dell’Unione europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente, commesse nell’ambito dell’organizzazione con cui il segnalante intrattiene uno dei rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore.

Non può essere, invece, oggetto di segnalazione ciò che riguarda le vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.

Relativamente alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, il decreto legislativo prevede quattro canali: i canali interni dell’ente; il canale esterno presso l’ANAC; la divulgazione pubblica e la denuncia all’autorità giudiziaria. L’intento del legislatore è stato quello di incoraggiare le persone segnalanti a rivolgersi, innanzitutto, ai canali interni, posto che una più efficace prevenzione e accertamento delle violazioni passa attraverso l’acquisizione di informazioni pertinenti da parte dei soggetti più vicini all’origine delle violazioni stesse.

In merito ai canali interni, la nuova disciplina ha previsto che i soggetti del settore pubblico e del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali per acquisire eventuali osservazioni, definiscano in un apposito atto organizzativo le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione, al fine di attivare al proprio interno appositi canali di segnalazione. I canali di segnalazione interna devono garantire la riservatezza della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La segnalazione può essere fatta in forma scritta oppure oralmente e la gestione della segnalazione stessa deve essere affidata, alternativamente, a una persona interna all’amministrazione/ente, a un ufficio dell’amministrazione/ente con personale dedicato, anche se non in via esclusiva, ovvero a un soggetto esterno.

Chi gestisce le segnalazioni deve ricevere un’adeguata formazione professionale sulla disciplina del whistleblowing, anche con riferimento a casi concreti, ed è necessario che possieda il requisito dell’autonomia, che, ad avviso dell’ANAC, va declinato come imparzialità e indipendenza. Pertanto, le amministrazioni/enti del settore pubblico e privato, nell’affidare tale incarico, devono valutare se il soggetto abbia le caratteristiche indispensabili per svolgere l’attività richiesta.

È importante chiarire che non spetta al soggetto preposto alla gestione della segnalazione accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito sull’oggetto della segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all’interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura.

Il riscontro, da effettuare entro il termine di tre mesi, può consistere nella comunicazione dell’archiviazione, nell’avvio di un’inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata oppure nel rinvio a un’autorità competente per ulteriori indagini.

Per concludere, si può affermare che il nuovo impianto normativo predisposto dal legislatore, qualora correttamente applicato, potrà rappresentare di certo un utile strumento per contrastare e prevenire la corruzione e la cattiva amministrazione sia nel settore pubblico che in quello privato.

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