La CTP di Milano si esprime sul tema del Transfer pricing

Milano, 14 settembre 2022

La CTP di Milano con la sentenza n. 1024/20/2022 ha stabilito che la consegna di documentazione idonea di Tranfer Pricing oltre il termine di dieci giorni previsto dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate del 29 settembre 2010 non inficia il riconoscimento della penalty protection

La controversia in questione è relativa agli esiti di una verifica fiscale durante la quale la Società verificata ha consegnato la documentazione di Transfer pricing in ritardo, non vedendosi così inizialmente riconosciuta la penalty protection nell’atto di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. La Società, assistita da Luca Zanardi, Partner di B&C Tax, ha presentato ricorso evidenziando che la negazione della penalty protection deve scaturire da elementi sostanziali e non meramente formali. Le previsioni del citato provvedimento dispongono infatti che l’applicazione delle sanzioni deve riguardare i casi di non veridicità, non conformità o non completezza della documentazione di Transfer Pricing, mentre le omissioni o inesattezze parziali che non pregiudicano l’analisi dei verificatori non devono impattare sul regime premiale. I giudici milanesi hanno accolto la tesi proposta dalla Società rigettando perciò la posizione dell’ufficio che sosteneva invece la prevalenza del vizio formale, richiedendo l’applicabilità delle sanzioni.

I giudici di prime cure affermano pertanto che nell’ambito di una operazione di verifica fiscale a carico di un contribuente, l’eventuale invio dei documenti di Transfer Pricing oltre i termini stabiliti, supportato da un comportamento collaborativo da parte del contribuente stesso, non debba essere giudicato invalidante per i benefici sulle sanzioni.

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