Cintioli & Associati vince al TAR Lazio per Acea Energia.

Annullati i provvedimenti del 12 dicembre 2022 e del 29 dicembre 2022 con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva ordinato di sospendere gli aggiornamenti dei prezzi delle offerte per la somministrazione di energia elettrica e gas naturale.

Il team in house di Acea Energia, guidato dal General Counsel del Gruppo Acea avv. Elisabetta Scosceria, dal Responsabile Unità Legale Pubblico di Acea avv. Flaminia Bedini e dal Responsabile dell’Unità Legale e Societario di Acea Energia, avv. Laura Bosso ha seguito, con l’assistenza dello studio Cintioli & Associati, con il socio fondatore prof. avv. Fabio Cintioli e con il socio avv. Paolo Giugliano, l’impugnazione per l’annullamento di due provvedimenti cautelari adottati da AGCM il 12 dicembre 2022 e il 29 dicembre 2022, con i quali era stata ordinata la sospensione degli aggiornamenti delle condizioni economiche delle offerte a prezzo fisso di energia elettrica e gas naturale.

Secondo la tesi sostenuta dall’Autorità, che pure aveva avuto ampia eco mediatica, tali aggiornamenti di prezzo ricadevano nel divieto di apportare modifiche unilaterali alle condizioni generali di contratto introdotto dall’art. 3 del Decreto Aiuti bis. Per AGCM, infatti, questa disposizione aveva disposto un congelamento delle condizioni economiche praticate dagli operatori economici, vietando ogni aumento ed imponendo alle imprese di energia di farsi carico degli aumenti dei costi dell’energia.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 8398 del 17 maggio 2023, ha accolto il ricorso di Acea Energia affermando che, diversamente da quanto aveva sostenuto AGCM nei due provvedimenti cautelari, “non appare esser stato imposto dal legislatore alcun divieto all’aggiornamento delle condizioni economiche scadute…” e rilevando che “…non appare corretto l’iter logico seguito dall’Autorità nell’adozione del provvedimento cautelare (rectius, dei due provvedimenti cautelari), risultando insussistente il fumus boni iuris che ne legittimava l’adozione”. Per tale ragione, la sentenza ha concluso che “alla luce della documentazione raccolta nel primo segmento dell’istruttoria, non si apprezza la violazione delle disposizioni contrattuali né dell’art. 3 d.l. 115 cit.”.

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