Chiomenti vince in Corte di Giustizia CE per i ricambi originali Iveco

Milano, 02 novembre 2022

La CGCE, accogliendo le tesi avanzate da Chiomenti con un team composto dal partner Filippo Brunetti ed il counsel Alfredo Vitale, con sentenza della Sez. VI depositata in data 27.10.2022 nelle cause riunite C-68/21 e C-84/21 ha dato risposta a due quesiti pregiudiziali sollevati dal Consiglio di Stato nell’ambito di controversie relative alla legittimità dell’aggiudicazione di appalti di fornitura di ricambi per autobus Iveco, originali o equivalenti.

La sentenza della CGCE, accogliendo la tesi di Iveco sulla normativa delle omologazioni e su quella inerente la legittimazione a formulare la dichiarazione di equivalenza nell’ambito delle gare per affidamento di appalti pubblici per la fornitura di ricambi per autobus originali Iveco o equivalenti, stabilisce due principi:

  1. per tutti le componenti di ricambio elencate nell’allegato IV alla direttiva 2007/46/CE offerte in gara per l’utilizzo su veicolo Iveco e fabbricati da un costruttore diverso dal costruttore Iveco e suoi fornitori è necessario produrre il relativo certificato di omologazione (ove la normativa comunitaria che riguarda la singola componente di ricambio preveda una procedura di omologazione);
  2. nell’ambito delle gare relative all’acquisto di componenti di ricambio per autobus originali Iveco o equivalenti la dichiarazione di asserita equivalenza all’originale Iveco del singolo componente offerto come succedaneo dell’originale Iveco può essere resa solo dal costruttore/fabbricante della componente e non dal mero distributore/rivenditore dello stesso.

La sentenza della CGCE è di particolare importanza perché ha portata generale ed è applicabile a tutti i ricambi per veicoli. Essa sottolinea la preminenza dei principi di sicurezza della circolazione dei veicoli e tutela dell’ambiente e chiarisce che non possono essere commercializzate componenti per autoveicoli rilevanti per la sicurezza del veicolo e/o per le sue prestazioni ambientali non originali (e magari di provenienza extracomunitaria) che non abbiano conseguito il certificato di omologazione e quindi superato i rigorosi controlli svolti dall’Autorità di omologazione nazionale (che in Italia è il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili).

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