PwC TLS vince al T.A.R. Catania per il Consorzio Autostrade Siciliane

Il T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione IV, con sentenza del 04 dicembre 2023, n. 3644, passata in giudicato, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un operatore economico avverso agli atti della procedura di gara indetta dal Consorzio per le Autostrade Siciliane relativa al “servizio di presidio antincendio, da svolgersi lungo le tratte di esercizio delle Autostrade Siciliane A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo per un periodo di 12 mesi” di importo pari ad € 10.991.884,75.

I giudici amministrativi hanno accolto le tesi difensive di PwC TLS, accogliendo l’eccezione di inammissibilità formulata dal Consorzio Autostrade Siciliane, difeso dagli Avv.ti Claudio Costantino (in foto) e Santi Virga, coordinati dal partner Francesca Isgrò.

Nello specifico, il Collegio nel ritenere che il ricorso “come eccepito dal Consorzio resistente, è inammissibile per carenza di interesse” ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza in forza del quale “soggiacciono all’onere della immediata impugnazione le sole clausole di un bando di gara (o di un avviso pubblico) che impediscano la partecipazione o impongano oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati, ovvero che rendano impossibile la stessa formulazione dell’offerta” (Consiglio di Stato, Sezione III, 19 luglio 2022, n. 6264).

A detta del Tribunale Amministrativo Regionale, a fronte della clausola illegittima del bando di gara o del concorso, “il partecipante alla procedura concorsuale non è ancora titolare di un interesse attuale all’impugnazione, dal momento che egli non sa ancora se l’astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione, e quindi in una effettiva lesione della propria sfera giuridica soggettiva”.

Dunque, sulla scorta di quanto sostenuto da PwC TLS, il Collegio ha ritenuto che le clausole della lex specialis di cui si è assunta l’illegittimità siano insuscettibili di impugnazione immediata, perché prive di efficacia escludente – non richiedendo alcun particolare requisito di partecipazione alla selezione – nonché di qualsiasi efficacia lesiva diretta della sfera giuridica soggettiva della ricorrente.

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