Milano, 28 luglio 2021 – Il decreto legislativo n. 122/2005, con le modifiche approvate dal Codice delle crisi di impresa (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), prevede che i contratti preliminari e gli altri atti relativi al trasferimento non immediato di immobili da costruire debbano rivestire la forma autentica, affidando al notaio la tutela dei diritti del consumatore, compresa la verifica che il costruttore consegni all’acquirente la fideiussione, che garantisca all’acquirente la restituzione delle somme versate in caso di crisi dell’impresa costruttrice.
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