Cintioli & Associati, Allen & Overy, de Vergottini, Pietrolucci, Pirola Pennuto Zei, vincono al Consiglio di Stato per TicketOne e le società del gruppo CTS Eventim-TicketOne.

Cintioli & Associati, con il socio fondatore Prof. Avv. Fabio Cintioli e Paolo Giugliano, ha assistito con successo TicketOne nel giudizio in appello dinanzi al Consiglio di Stato instaurato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e da altri operatori di ticketing. L’Autorità chiedeva che venisse ripristinato il provvedimento, annullato dal TAR Lazio, con il quale era stato accertato un abuso di posizione dominante ed era stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria.

Appelli respinti anche nei confronti di tutte le altre società del Gruppo coinvolte dall’accertamento di AGCM. La capogruppo di diritto tedesco CTS Eventim è stata assistita da Allen & Overy, con un team guidato da Emilio De Giorgi e composto dagli associate Marco Lupoli, Stefania Casini e Arianna Fletcher. Friends & Partners, Vivo Concerti e F&P Group in liquidazione sono state assistite da de Vergottini, con un team composto dai soci Avv. Riccardo de Vergottini e Marco Petitto e dagli associate Alice Cancellieri e Rocco Latessa; e da Pietrolucci, con un team composto dal socio fondatore Andrea Pietrolucci e da Alessandra Ferragamo. Vertigo è stata assistita da Pirola Pennuto Zei, con il socio Maurizio Bernardi. Di and Gi è stata assistita da Cintioli & Associati, sempre con il Prof. Avv. Fabio Cintioli e Paolo Giugliano.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9035 del 24 ottobre 2022, ha ribadito il già accertato difetto di istruttoria rilevato dal tribunale amministrativo regionale.

La sentenza odierna ha un’importanza che va oltre il caso di specie perché non soltanto conferma la necessità che AGCM tenga sempre adeguatamente conto delle argomentazioni fornite dalle parti nel corso del procedimento, ma ribadisce anche alcuni principi cardine che devono essere rispettati nell’accertamento di un abuso di posizione dominante ex art. 102 TFEU. In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’AGCM debba sempre tener conto dei principi di proporzionalità e giustificabilità oggettiva della condotta, “quale il raggiungimento di una effettiva e legittima prerogativa imprenditoriale dell’impresa volta alla riconfigurazione della propria proposta commerciale”, che l’Autorità non può trascurare ma al contrario deve necessariamente valutare.

Sulla base di queste premesse, il Consiglio di Stato ha ricordato che “deve ritenersi che la valutazione alla stregua del canone di proporzionalità, tra mezzi impiegati e fini perseguiti, tenuto conto che la mera sussistenza di una posizione dominante non priva l’impresa del diritto di tutelare i propri interessi commerciali o rendere più efficiente il proprio processo produttivo, può portare ad ammettere quei comportamenti che influenzino il gioco della concorrenza entro limiti ragionevoli”.

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