L’omologa del concordato fallimentare con assuntore non è soggetta a imposta di registro del 3% sull’accollo ma a quella propria dell’attivo trasferito

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n. 2838/2020, ha confermato la tesi difesa dall’avvocato Paolo Franzoni, partner di Elexia Avvocati e Commercialisti, riconoscendo Illegittima l’applicazione dell’imposta di registro sull’omologa del concordato fallimentare con assuntore nella misura del 3% del debito accollato.

La sentenza, che conferma il pronunciamento in primo grado, ricorda che in base all’art. 21, terzo comma, TUR, “non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni”.

L’Erario può pertanto percepire soltanto l’imposta normalmente dovuta sul trasferimento all’assuntore dell’attivo fallimentare, secondo la composizione di questo, similmente a quanto accadrebbe ove tale trasferimento avvenisse non tanto nell’ambito di una procedura concorsuale ma nel contesto di un negozio ordinario, peraltro in conformità ad un ovvio principio di eguaglianza sostanziale.

È opportuno ricordare che la prassi dell’Agenzia delle Entrate prevede una duplice liquidazione dell’imposta, sull’attivo trasferito e sull’accollo, seguito dal confronto tra i due importi, per la finale applicazione del più alto tra i due. Nel giudicare anche tale prassi, la CTR Lombardia ha escluso che la medesima sia conforme a diritto.

Nella sostanza, un tale indirizzo giurisprudenziale, contribuendo ad alleggerire i costi indiretti dei concordati (fallimentare o preventivo) con assuntore, andrebbe a beneficio indiretto dei creditori, ai quali i proponenti potrebbero indirizzare offerte a questo punto corrispondentemente aumentate.

Elexia raggruppa 40 avvocati e commercialisti con uffici a Milano, Roma e Firenze.

 

 

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