Lo Studio Legale Ristuccia Tufarelli & Partners in un caso di Market abuse: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si pronuncia sul diritto al silenzio nel procedimento sanzionatorio Consob

Lo Studio Legale Ristuccia Tufarelli & Partners, con un team composto dal socio fondatore Avv. Renzo Ristuccia, il Prof. Avv. Antonio Saitta e dall’Avv. Antonino Castorino, ha ottenuto una favorevole pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE, Grande Sezione, sentenza 2 febbraio 2021, C-481/19) con cui è stata riconosciuta la vigenza del diritto al silenzio nell’ambito del procedimento sanzionatorio della Consob.

Un soggetto incolpato per insider trading si era rifiutato di rispondere a domande poste dalla Consob in sede di audizione, dal quale sarebbe stato possibile desumere la propria responsabilità, al fine di evitare di rendere dichiarazioni autoincriminanti e non contribuire alla propria incolpazione. Era stato per tale comportamento sanzionato con 50 mila euro di multa. La Corte di Cassazione aveva sollevato una questione di costituzionalità. A sua volta la Corte Costituzionale, con ord. 117/2019, ha sottoposto, in via pregiudiziale, la questione alla Corte di Giustizia essendo la materia degli abusi di mercato governata dal diritto europeo.

In particolare veniva richiesta l’interpretazione degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, dell’art. 14, paragrafo 3, della Direttiva 2003/6/CE relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (c.d. MAD), e dell’art. 30, paragrafo 1, lett. B), del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (cd. MAR).

L’art. 14, paragrafo 3, della Direttiva 2003/6/CE e l’art. 30, paragrafo 1, lett. B), del Regolamento (UE) n. 596/2014 stabiliscono che gli Stati membri devono determinare le sanzioni applicabili e che le autorità competenti abbiano il potere di adottare sanzioni e altre misure appropriate in caso di omessa collaborazione. La Corte di Giustizia, però, osserva come tali disposizioni non obblighino gli Stati membri all’applicazione di dette misure alle persone fisiche che, nell’ambito di un’indagine concernente un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale, rifiutino di fornire all’autorità competente risposte da cui potrebbe emergere la loro responsabilità per tale violazione o la loro responsabilità penale. Ne consegue che gli Stati membri, anche in seno alla loro discrezionalità, devono conformarsi ai diritti fondamentali impedendo che l’autorità competente possa irrogare una sanzione ad una persona fisica sottoposta a procedimento sanzionatorio amministrativo che rimane in silenzio e/o si rifiuta di fornirle risposte da cui potrebbe emergere la sua responsabilità per illeciti sanzionati con sanzioni a coloritura penale oppure la sua responsabilità

penale, in ossequio al diritto al silenzio, garantito dagli artt. 47 (Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale) e 48 (Presunzione di innocenza e diritti della difesa) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La Corte di Giustizia conclude affermando il seguente principio di diritto:

“L’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), e l’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, letti alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi consentono agli Stati membri di non sanzionare una persona fisica, la quale, nell’ambito di un’indagine svolta nei suoi confronti dall’autorità competente a titolo di detta direttiva o di detto regolamento, si rifiuti di fornire a tale autorità risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale oppure la sua responsabilità penale”.

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