EVERSHEDS SUTHERLAND – IMPORTANTE PRONUNCIA DEL TAR CALABRIA SULLE CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICHE DALLE GARE E DIRITTO EUROPEO

Milano, 15 Marzo 2021

Con ordinanza cautelare n. 147 dell’11.3.2021 il TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nell’ambito del contenzioso sulla esclusione di un operatore economico da una gara di rilevante valore indetta da un’azienda ospedaliero universitaria, si è espresso su questioni rilevanti e al centro del dibattito attuale sui motivi di esclusione dalle gare di appalti pubblici.

Il TAR ha ritenuto pienamente compatibile con il diritto europeo e con i principi di proporzionalità e concorrenza la norma nazionale che prevede l’esclusione automatica dalle gare in caso di iscrizione interdittiva nel casellario ANAC (art. 80 co. 12 d.lgs. 50/2016), affermando altresì che la direttiva europea lascia margini di discrezionalità allo Stato membro nel delineare le cause di esclusione e che le misure di self cleaning non sono idonee a eliminare le conseguenze interdittive della falsa dichiarazione resa in precedenza e nemmeno appaiono essere richiamate per questa fattispecie.

Lo studio Eversheds Sutherland con l’avvocato Mariangela Di Giandomenico in collaborazione con lo studio Gualtieri-Verbaro, con gli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, hanno assistito l’operatore economico intervenuto ad opponendum nel giudizio, sostenendo, unitamente ai difensori delle altre parti del giudizio, la piena compatibilità europea e nazionale della normativa e ottenendo il rigetto della domanda cautelare proposta dal ricorrente escluso.

 

 

In foto l’avvocato Mariangela Di Giandomenico, partner di EVERSHEDS SUTHERLAND.

 

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