Dopo l’Agcm e il Tar Lazio anche il Consiglio di Stato conferma l’esistenza dei cartelli del cartone ondulato e degli imballaggi di cartone. Si avvia adesso la fase del Private Enforcement avanti al giudice civile.

Roma, 23 novembre 2022

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso presentato dalle imprese di due distinti cartelli illeciti accertati dall’Autorità Antitrust nel 2019, quello del cartone ondulato e quello degli imballaggi di cartone. E’ solo la prima sentenza dei 25 giudizi di appello avviati dalle imprese partecipanti ai cartelli del cartone; l’udienza pubblica di discussione dei restanti 24 giudizi è fissata per la metà di dicembre.

 Nell’intera vicenda, iniziata nel 2015, ha avuto un ruolo determinante l’Associazione Italiana Scatolifici che, prima nella fase della segnalazione all’AGCM delle intese illecite e poi nei giudizi di primo e secondo grado avanti al giudice amministrativo, è stata assistita dallo Studio Lipani Catricalà & Partners, con un team composto dai Soci Fondatori Damiano Lipani e Francesca Sbrana e dal Socio Jacopo Polinari.

Con questa prima pronuncia, il Consiglio di Stato ha affermato definitivamente l’esistenza delle due intese restrittive della concorrenza, in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. In particolare, nel confermare l’esistenza dell’illecito antitrust, il massimo consesso del giudice amministrativo ha chiarito anche che la mera partecipazione a singole riunioni, senza una condotta espressa e inequivoca di dissociazione (come, ad esempio, la denuncia all’Autorità), vale a determinare l’insorgere della responsabilità antitrust, fermo restando che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione, deve considerarsi l’intensità e la durata del “rapporto”. In tale contesto il Consiglio di Stato ha espressamente affermato che: “Se l’attendismo attoreo e la brevità del contatto illecito (in realtà un anno e un mese, quanto bastò per ben comprenderne il significato) con le altre imprese colluse non fanno certo dell’appellante l’artefice o l’ideatore, non per ciò solo la rendono vittima o, comunque, immune da colpe … la dissociazione dev’essere operosa, ogni altra condotta, pur se contraria ma passiva, appalesandosi petizione di principio”.

La sentenza individua i principi che secondo il Consiglio di Stato caratterizzano l’intera vicenda del cartone che, quindi, dovrebbero essere applicati anche ai restanti giudizi di appello proposti dagli altri cartellisti, ancor più in quanto la decisione riguarda un’impresa la cui posizione appariva marginale rispetto a quelle degli altri partecipanti alle accertate intese illecite.

Il procedimento dinanzi all’AGCM, tra l’altro, è stato caratterizzato dal larghissimo numero non solo delle imprese coinvolte e sanzionate (ben 26) ma anche dai leniency applicant (in totale 4) e, infine, dagli elevati importi delle sanzioni comminate, tra le più alte di sempre (complessivamente Euro 287 milioni).

Si apre adesso la fase del c.d. follow-on o private enforcement, ossia dei giudizi avanti al giudice civile in cui tutti i soggetti lesi dai cartelli accertati in via definitiva potranno ottenere il risarcimento dei danni derivanti dai maggiori costi sostenuti e delle perdite di quote di mercato subite per effetto dell’illecito antitrust definitivamente accertato. I soggetti lesi e aventi diritto a detto risarcimento sono i consumatori e, soprattutto, degli operatori economici che hanno fatto e fanno uso del cartone ondulato e degli imballaggi di cartone nelle proprie fasi produttive e, non ultimo, nel packaging.

Tra questi, innanzitutto le aziende della lavorazione del cartone ondulato e degli imballaggi di cartone, rappresentate dall’Associazione Italiana Scatolifici molte delle quali sono già assistite dal team di contenzioso civile dello Studio Lipani Catricalà & Partners, guidato dai Soci Luigi Mazzoncini e Silvia Cossu, nelle azioni volte ad ottenere il risarcimento dei danni causati dall’intesa illecita accertata dall’AGCM adesso confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato.

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