BLV- Belvedere & Partners vince al TAR Lombardia per Lombardia Parcheggi

Milano, 15 maggio 2024 – Con sentenza n. 1430 del 13 maggio 2024, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Regione Lombardia ha accolto il ricorso presentato da Lombardia Parcheggi S.r.l., annullando il decreto di vincolo culturale dell’immobile situato a Milano in via Calderon de la Barca n. 2.

Con decreto del 9 agosto 2023, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Milano aveva dichiarato il Parcheggio del centro, di proprietà di Lombardia
Parcheggi, “di interesse culturale particolarmente importante” ai sensi dell’articolo 10.3.d) del
d.lgs. 42/2004, in quanto – a dire della Soprintendenza – “testimonianza” della cultura architettonica italiana del dopoguerra e del boom economico degli anni ‘50 e ’60.

Lombardia Parcheggi, difesa dagli avvocati Matteo Peverati e Francesco Boetto dello Studio BLV- Belvedere & Partners, ha contestato la legittimità del provvedimento, rilevando tra l’altro che l’immobile, in realtà, non possiede affatto i requisiti di “interesse culturale particolarmente importante”indicati dall’articolo 10, comma 3, lett. d), del d.lgs. 42/2004 e dalla giurisprudenza in materia, essendo del tutto assenti legami con eventi storici specifici, in grado di rendere l’immobile in questione un riferimento per la storia della cultura di Milano e d’Italia.

Il TAR, accogliendo la tesi della Società ricorrente, ha annullato il decreto di vincolo culturale,
riconoscendo che effettivamente “l’amministrazione non si riferisce a un dato o a un fatto storico precisamente collocato nel tempo, ma piuttosto al fenomeno sociale del boom economico, sottraendosi, però, al proprio obbligo di individuare quale apporto specifico possa provenire dal Garage al fine di rendersi testimonianza particolarmente importante di quella fase storica, dai contorni così ampi da rendersi in astratto compatibile con qualsivoglia manifestazione di sviluppo dell’economia”.

E ha aggiunto: “posto che, con ogni evidenza, non ogni segno tangibile risalente a tale periodo può assurgere a bene di rilievo culturale, la motivazione deve convincere che il vincolo protegge una componente della memoria collettiva se non unica, comunque dotata di elementi del tutto peculiari, e tali che la perdita del bene arrecherebbe pregiudizio alla sintesi storica dell’epoca”.

Il TAR, rimuovendo il vincolo, ha quindi concluso che “nella relazione tecnica allegata al provvedimento, nel mentre si è reticenti sull’eco e sul rilievo concreto che il Garage avrebbe riscosso tra la cittadinanza, si dà atto che il tema dell’autorimessa multipiano era “già stato percorso con esiti felici negli anni ‘30, e che la stessa soluzione del parcheggio sul tetto non costituiva una novità assoluta e quindi cessa di essere adeguatamente argomentato il nesso del bene con il cosiddetto boom”.

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