Unione Nazionale delle Camere Civili: risorse e Ufficio del processo sono aspetti positivi della riforma, ma le critiche dei professionisti rimangono inascoltate

Roma, 29 settembre 2022

La riforma della giustizia civile è (quasi) legge. Non viene riformato  solo il processo: è un intervento di sistema, che riguarda sia il rito che l’organizzazione. Per la prima volta vi sono stanziamenti significativi, e questo aumenta la responsabilità di tutti nel  cercare di farlo funzionare al meglio. Difficile dire se funzionerà, perché nessuno crede che davvero  possa ridurre i tempi dei processi del 40% e l’arretrato del 90% in pochi anni: è semplicemente  un obiettivo impossibile da raggiungere

Alcune scelte sicuramente sono utili. Lo è l’Ufficio del processo, perché fornire un supporto  operativo ai magistrati potrà migliorarne la produttività, se lo sapranno utilizzare al meglio, senza  scaricare la responsabilità di decidere su quei giovani collaboratori. Ed è in questa prospettiva che  l’Unione Nazionale delle Camere Civili aveva proposto al Ministro Bonafede un forte  potenziamento dell’Ufficio del processo sin dal settembre 2020

Egualmente condivisibili sono alcuni interventi sul rito. La nuova disciplina dell’appello ha cercato  di trarre lezione dal passato: ha soppresso formalismi inutili, e forse qualche effettiva semplificazione  l’ha introdotta. Anche il rinvio pregiudiziale in Corte di Cassazione, se gestito bene, potrebbe  produrre benefici importati, specie nelle cause seriali. I Tribunali e le Corti sono ingolfati da migliaia  di questioni su anatocismo, mutui, riflessi sui contratti della disciplina della pandemia, ecc: perché  non far sapere subito a tutti cosa ne pensa la Corte? 

In un momento in cui si introducono sanzioni, ed anche pesanti, su chi si vede dar torto, può essere  di grande aiuto capire in anticipo come è probabile che andrà a finire. Certo, così si impedisce  quella dialettica tra giudici di merito e Corte di legittimità che spesso è stata determinante ai fini del  progredire di tutele e diritti; ma bisogna prendere atto che questa è una riforma dettata da  esigenze e pressioni di carattere economico, non da un desiderio di equità e giustizia

Con le sanzioni, si apre il capitolo delle note dolenti. È da sottoscrivere senza alcuna riserva – e così  si smentisce una volta per tutte la tesi secondo cui gli avvocati sarebbero contrari alla riforma per  ragioni corporative – l’affermazione, sul punto, del Consiglio Superiore della Magistratura, secondo  cui è ingiusto prevedere che qualcuno possa essere multato per il solo fatto che abbia agito in  giudizio, persino quanto non vi sia né mala fede né colpa grave. Si confida che la Corte  costituzionale elimini rapidamente un’ingiustizia del genere: l’art. 24 della Costituzione costituisce  un vincolo anche per il Legislatore.

L’architrave di qualunque riforma del processo civile è il giudizio di primo grado. È molto dubbio  che le innovazioni introdotte sul tema, riesumando in larga misura quel che nel passato era fallito,  possano davvero ridurne i tempi, seppur in minima parte: tutti concordano sul fatto che quei tempi  dipendono dal numero di coloro che decidono, e non dal rito. È invece sicuro che la nuova  disciplina prevede oneri estremamente gravosi per tutte le parti, e ritmi eccessivamente  penalizzanti per il convenuto. Insomma: in questo modo, si rischia di pregiudicare i cittadini senza  rendere i processi di primo grado più rapidi. 

Obiezioni simili sono state esposte più e o meno da tutti, a partire dal CSM per finire all’Associazione  degli Studiosi del processo e all’Avvocatura: con rammarico si deve constatare che non sono state  prese in considerazione

Non è condivisibile l’ambiguità della formulazione di alcune norme in tema di chiarezza e  sinteticità, che si ripetono con insistenza un po’ ossessiva: c’è il rischio che qualcuno ne faccia cattivo  uso, e che si soffermi su aspetti di forma piuttosto che decidere chi ha ragione e chi ha torto. 

Rispetto ai metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), bene la previsione degli  incentivi fiscali: ma perché riservarli soltanto alla mediazione, senza lasciare ai cittadini la  possibilità di operare una scelta usufruendo dello stesso trattamento fiscale? 

In conclusione, sicuramente bisogna mostrare apprezzamento per lo stanziamento di risorse, e  per quel di buono che è stato fatto, che è importante; spiace però che su alcune scelte  fondamentali non si sia tenuto conto dei suggerimenti concordi di tutti coloro che si occupano  professionalmente del processo. La riforma diventerà pienamente operativa in tutti i suoi profili  soltanto a partire dal 30 giugno 2023: bisogna sperare, perciò, che prima di quella data venga  prestato ascolto a quelle voci unanimi che si levano da più parti

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