Ritenuta ridotta in Cassazione con Tremonti per i fondi pensione US.

Alcuni fondi pensione statunitensi – assistiti da Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati, con il  partner  Cristiano Caumont Caimi e l’associate partner Anna Maria Gulino, supportati da Annunziata & Conso, con l’of-counsel Patrizio Braccioni – hanno prevalso sull’Agenzia delle Entrate davanti alla Corte di Cassazione in una serie di giudizi in tema di rimborso delle ritenute in uscita sui dividendi.

In particolare, i fondi pensione USA avevano chiesto il rimborso della differenza tra la ritenuta subita sui dividendi di fonte italiana con aliquota convenzionale del 15% o domestica del 27% e l’imposta sostitutiva dell’11% ordinariamente applicata ai fondi pensione italiani sul risultato netto conseguito.

La Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 25691, 25692 e 25693, pronunciate il 10 giugno 2022 e depositate il 1° e il 2 settembre 2022, ribadendo, con specifico riferimento ai fondi pensione extra-UE, un orientamento recentemente espresso in relazione a fondi di investimento, ha anzitutto rilevato che la disparità di trattamento tra fondi pensione statunitensi e fondi pensione italiani può ostacolare gli investimenti e quindi determina una restrizione alla libera circolazione dei capitali, ordinariamente vietata, anche nei confronti di paesi terzi, dall’art. 63, TFUE.

Ciò posto, ha affermato che, sulla base della giurisprudenza della CGUE, si tratta di una restrizione che non trova giustificazione né in ragioni di interesse generale né in differenze oggettive tra le due fattispecie (in termini di vigilanza e di tassazione dei fondi) che, ai sensi dell’art. 65 TFUE, potrebbero legittimare un’eccezione alla regola generale.

In particolare, la Cassazione ha precisato che il fatto che il regime applicabile ai fondi statunitensi preveda un prelievo fiscale solo al momento dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche (secondo lo schema E-E-T), mentre per i fondi italiani sia prevista la tassazione del reddito già al momento della sua produzione (secondo lo schema E-T-T), non può essere considerato un elemento  idoneo a legittimare la disparità di trattamento. Il legislatore italiano, a seguito di procedura di infrazione EU, ha infatti esteso la normativa fiscale domestica anche ai fondi residenti in altri Stati UE ove pure si applica lo schema di tassazione E-E-T, così dimostrando di non considerarla una circostanza di ostacolo alla equiparazione di fondi esteri a quelli italiani.

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