Lo Studio Legale Ristuccia Tufarelli & Partners vince con Fastweb al TAR Veneto

Il TAR Veneto, Venezia, con sentenza del 26 aprile 2023, ha respinto il ricorso proposto dal raggruppamento temporaneo di imprese formato da TIM S.p.A., Leonardo S.p.A., DGS S.p.A. ed Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (RTI TIM) nei confronti dell’Azienda sanitaria veneta ULSS 7 Pedemontana, Regione Veneto e del raggruppamento temporaneo di imprese formato da Fastweb S.p.A., Fincantieri Nextech S.p.A., N&C S.r.l., Business Integration Partners S.p.A. e Consorzio Reply Public Sector (RTI Fastweb) per l’annullamento dell’aggiudicazione al RTI Fastweb della gara d’appalto avente ad oggetto l’acquisto di prodotti e servizi di sicurezza informatica, finanziata interamente con fondi PNRR, bandita dall’ULSS 7 Pedemontana nell’ambito di un Accordo Quadro Consip multifornitore.

Il RTI Fastweb è stato difeso in giudizio dallo Studio Legale Ristuccia Tufarelli & Partners, con un team composto dai partner Renzo Ristuccia, Mario Di Carlo e dal senior associate Giuseppe Lo Monaco.

La vicenda portata all’attenzione dei giudici amministrativi trae origine dalla gara Consip per l’affidamento di un Accordo Quadro multifornitore e finalizzata alla fornitura di prodotti per la gestione degli eventi di sicurezza e degli accessi, la protezione dei canali email, web e dati ed erogazione di servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni.

La struttura della gara Consip prevede lo svolgimento di due distinte fasi procedimentali: la prima fase che si conclude con l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro e la sua stipula e la seconda fase che si caratterizza per l’affidamento di ciascun singolo Appalto Specifico.

Lo scorso settembre 2022 l’ULSS 7 Pedemontana ha riaperto il confronto competitivo tra gli affidatari dell’Accordo Quadro Consip richiedendo la fornitura di apparati e servizi per la cybersecurity con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza dell’infrastruttura aziendale, tramite strumenti avanzati di monitoraggio e di gestione dei privilegi amministrativi ed alla messa in protezione delle applicazioni web pubblicate su piattaforma Internet. In particolare, l’ULSS 7 Pedemontana ha richiesto, tra le altre cose, prodotti di Security Information and Event Management (SIEM), Privileged Access Management (PAM) e Web Application Firewall (WAF).

I fondi per l’approvvigionamento dei beni e servizi dell’ULSS 7 Pedemontana provengono dal PNRR.

La procedura di gara dell’ULSS 7 Pedemontana, conformemente alla rapidità di conclusione degli appalti finanziati con fondi PNRR richiesta dall’Unione Europea, si è svolta in poco più di due mesi.

Al termine della procedura la gara è stata aggiudicata al RTI Fastweb seguita dal RTI TIM secondo classificato.

L’esito della gara è stato contestato dal RTI TIM con ricorso finalizzato all’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’aggiudicazione al RTI Fastweb ed in subordine alla demolizione della gara.

La prima fase processuale si è conclusa a gennaio 2023, quando il TAR ha respinto l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente (i) “tenuto conto altresì della peculiarità dell’appalto de quo e della speciale procedura processuale accelerata che caratterizza questa tipologia di gare” (decreto n. 1/2023) e (ii) “in punto periculum in mora, poi, dovendosi operare un adeguato bilanciamento tra gli interessi in gioco, trattandosi di una procedura ad evidenza pubblica in ordine ad un servizio rientrante nei finanziamenti PNRR, deve ritenersi recessivo l’interesse della ricorrente ad un provvedimento sospensivo o addirittura propulsivo in suo favore, rispetto all’interesse della P.a. ad addivenire alla tempestiva conclusione del contratto e all’esecuzione del servizio” (ordinanza n. 20/2023).

Lo scorso 26 aprile, con sentenza n. 559 del 2023, la terza Sezione del TAR Veneto, Venezia, ha respinto anche nel merito le doglianze del ricorrente.

Il tema rilevante trattato in sentenza è quello della correttezza dell’impiego del metodo del confronto a coppie secondo l’analytic hierarchy process (AHP): un peculiare modo di valutazione tecnico-qualitativa dell’offerta mediante confronto diretto fra le offerte a due a due per ciascun elemento di valutazione. All’esito di ciascun confronto per ogni coppia di offerte, ogni commissario indica l’offerta che ritiene preferibile, attribuendo un punteggio che esprime un certo grado di preferenza con specifici coefficienti.

I giudici del TAR hanno dapprima svolto una panoramica delle regole e logiche sottese al modello del confronto a coppie e poi sono entrati nel merito dei rilievi oggetto del giudizio concludendo che “non risulta aver errato la Commissione per non aver diversamente graduato i punteggi assegnando un punteggio eccessivamente basso al RTI ricorrente” e “la motivazione della Commissione è sufficientemente precisa e ampia e tale da dare conto di una serie di elementi differenziali sì da rendere la valutazione non manifestamente irragionevole, illogica o errata”.

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