Lo Studio Legale Ristuccia Tufarelli & Partners vince al TAR Lazio per Plurima.

Plurima SpA, società che si occupa della gestione documentale, logistica sanitaria, outsourcing amministrativo, trasporto campioni ed emocomponenti, è stata difesa dallo Studio Legale Ristuccia Tufarelli & Partners con un team composto dai partner Luca Tufarelli e Mario Di Carlodal senior associate Giuseppe Lo Monaco e dall’associate Giulia Fabrizi in un contezioso dinanzi al TAR Lazio.

Il contenzioso verteva sulla legittimità dell’aggiudicazione a Plurima della gara a procedura aperta, bandita dal Ministero della Salute, per l’affidamento dei servizi di gestione documentale, della durata di cinque anni e per un valore di 5 milioni di euro.

L’appalto era stato aggiudicato, lo scorso aprile 2021, a Plurima. Il raggruppamento temporaneo di imprese, secondo classificato, aveva quindi presentato ricorso, con contestuale istanza di sospensione cautelare del provvedimento di aggiudicazione, contestando l’aggiudicazione della gara e richiedendo che fosse pronunciata la declaratoria di nullità del contratto eventualmente stipulato.

Nell’articolato giudizio che ha condotto alla sentenza del TAR Roma, Sez. III Quater, n. 3197 del 21 marzo u.s., si segnala l’innesto di due fasi cautelari, un giudizio di accesso alla documentazione ex art. 116 c.p.a., la proposizione di motivi aggiunti di ricorso ed un ricorso incidentale volto all’esclusione del RTI ricorrente.

Con specifico riferimento al rapporto tra ricorso incidentale di tipo escludente e ricorso principale, il Collegio – uniformandosi al nuovo orientamento della giurisprudenza europea e nazionale – ha affermato che il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dalla giurisprudenza sinora prevalente, nel senso che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale.

Così il Collegio ha esaminato in via prioritaria il ricorso principale ed i motivi aggiunti respingendo le censure proposte e concludendo per la legittima aggiudicazione della gara ed il corretto operato della Stazione Appaltante.

In particolare, il TAR ha rilevato che per valutare l’attendibilità e l’affidabilità economica di un’offerta bisogna esaminarla nella sua globalità poiché deve risultare complessivamente attendibile e non è necessario soffermarsi sulle singole voci della stessa. In tale contesto, il Collegio, concludendo per la congruità dell’offerta di Plurima, ha fatto buon uso dei principi che governano la verifica dell’anomalia dell’offerta secondo cui (i) “la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci, dal momento che l’obiettivo dell’indagine è l’accertamento dell’affidabilità dell’offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono” e (ii) “ciò che interessa al fine dello svolgimento del giudizio successivo alla valutazione dell’anomalia dell’offerta è rappresentato dall’accertamento della serietà dell’offerta desumibile dalle giustificazioni fornite dalla concorrente” (ex multis, Cons. Stato, A.P., 29.11.2012, n. 36; Cons. Stato, Sez. III, 14.05.2021, n. 3817).

Con l’affidamento dei servizi di gestione documentale in outsourcing, il Ministero della Salute intende proseguire gli obiettivi previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale, in particolare la trasparenza amministrativa e la dematerializzazione della documentazione cartacea, e valorizzare la diffusione della Posta Elettronica Certificata come strumento di comunicazione utilizzato per lo scambio di comunicazioni tra gli uffici della Pubbliche Amministrazioni e con imprese e privati cittadini, in applicazione del DPR 11 febbraio 2005, n. 68.

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