O, meglio ancora, non è soltanto una riforma dell’Ordinamento Penitenziario ma è una riforma del Diritto
penitenziario. Quindi il tema viene ad incidere anche su taluni aspetti del Codice di procedura penale, delle
disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale e tanta altra normativa sparsa in tutto
l’Ordinamento. Si tratta di una riforma più generale. Questo da un punto di vista, diciamo, estetico sembra
un merito ma dal punto di vista della razionalità dell’Ordinamento e del rispetto dei Principi costituzionali,
invece, non lo è. Perché si tratta di due Decreti legislativi che contengono una riforma azzoppata. Nel senso
che tutti i principi e le norme che erano state suggerite dagli Stati Generali dell’esecuzione penale sono stati
o stravolti o presi soltanto parzialmente in questa riforma. E quindi, per esempio, sono rimaste le
preclusioni e le ostatività per l’accesso alle misure alternative, come per esempio invece sul fronte interno
carcerario è stato abolito il principio della cosiddetta sorveglianza dinamica e quindi un dinamismo
nell’attività all’interno del carcere.
Quindi, è una riforma prevalentemente o quasi tutta incentrata sul carcere e su un’attività che si deve
svolgere in carcere e parzialmente fuori dal carcere, attraverso i lavori di pubblica utilità. Non ha una
visione ampia in modo tale da permettere una revisione delle condotte illecite e un reinserimento nella
società.
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