AVM vince al Tar Veneto per i pagamenti elettronici dei trasporti locali a Venezia

Venezia, 17 ottobre 2022

È stata la prima sezione del Tar Veneto, presieduta dalla giudice Maddalena Filippi, a riconoscere le ragioni di AVM S.p.A., respingendo il ricorso proposto da Nexi Payments S.p.A. nella gara di appalto per la gestione dei pagamenti dei trasporti locali.

L’ Azienda Veneziana della Mobilità (AVM) S.p.A. è stata assistita dall’avvocato Guido Barzazi, name partner dello Studio Legale Barzazi di Venezia.

Lo scorso febbraio AVM aveva avviato la procedura per l’affidamento della “concessione del servizio di pagamento tramite carte bancarie di pagamento contactless dei titoli di viaggio del servizio di trasporto pubblico locale urbano e extraurbano tramite sistema integrato EMV con contestuale fornitura di validatrici da installare a bordo bus, tram e da posizionarsi presso i pontoni degli approdi di Venezia al servizio delle linee di navigazione gestite da AVM S.p.A., attraverso la sua controllata ACTV S.p.A., nonché nei tre varchi di accesso al People Mover”, per cinque anni, per l’importo a base d’asta di Euro 4.197.377,20, attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Alla procedura avevano partecipato tre raggruppamenti temporanei di imprese: Conduent Business Solutions Italia S.p.A. con Elavon Financial Services DAC arrivati primi in gara,

Nexi Payments S.p.A. con Pluriservice s.r.l. arrivati secondi e Flowbird Italia s.r.l. con Leonardo S.p.A. in terza posizione.

Il Tar Veneto, chiamato a pronunciarsi sul ricorso di Nexi Payments S.p.A., atto a censurare il giudizio della commissione di gara, l’ha respinto sulla base dell’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui “per sconfessare il giudizio della commissione di gara non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto, cosa che nel caso di specie non è affatto accaduta, né, come detto, sono emersi travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dal seggio di gara.”

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