Fastweb vince al TAR con lo Studio Ristuccia Tufarelli & Partners

Fastweb, assistita dal team di diritto amministrativo dello Studio Ristuccia Tufarelli & Partners, composto dai soci Renzo Ristuccia, Luca Tufarelli e Mario Di Carlo, dal senior associate Giuseppe Lo Monaco e dall’associate Giulia Fabrizi ha vinto al TAR Lazio.

Il TAR Lazio ha giudicato legittima la gara, dal valore stimato di 40 milioni di euro, bandita da Rai Way – società per azioni facente parte del gruppo Rai che possiede, gestisce e mantiene la rete di diffusione del segnale radiotelevisivo della Rai – per la conclusione di un accordo quadro per l’approvvigionamento e la realizzazione di una rete in fibra ottica nazionale in IRU, comprensiva di apparati DWDM e relativi servizi di manutenzione pluriennali.

Lo scopo dell’affidamento è quello di garantire il soddisfacimento delle esigenze legate all’erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo ed è finalizzato alla realizzazione della nuova rete di trasporto dati – per complessivi 5.500 km – destinata a collegare tra di loro i Centri di produzione Televisiva e le sedi regionali RAI.

L’appalto era stato aggiudicato, lo scorso maggio 2021, al raggruppamento temporaneo di imprese formato dalla capogruppo Fastweb e dalla mandante Sielte.

TIM, seconda classificata, ha interposto ricorso contestando, con nove motivi principali, l’aggiudicazione della gara al RTI Fastweb e con ulteriori tre motivi subordinati ne ha chiesto l’integrale annullamento.

Il Collegio, respingendo le censure del ricorrente, si è pronunciato anzitutto in merito al diritto applicabile agli appalti facenti parte del regime dei contratti esclusi ex articoli 4 e 15 del d.lgs 50/2016. In particolare, è stato affermato che nelle gare pubbliche la fase di verifica dell’anomalia dell’offerta di cui all’art. 97 del d.lgs 50/2016 non è obbligatoria quando questa ha per oggetto contratti esclusi, ma è rimessa alla discrezionalità della Stazione Appaltante, la cui determinazione è sindacabile in sede giurisdizionale solo se macroscopicamente irragionevole. La gara nei settori esclusi dal codice dei contratti pubblici resta tuttavia assoggetta ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica, ai sensi dell’articolo 4 d.lgs. n. 50/2016.

La sentenza ha anche statuito che l’allegazione postuma di evidenze a comprova degli elementi già dichiarati in sede di presentazione dell’offerta non comporta una modifica del contenuto dell’offerta presentata, considerata la riconosciuta possibilità della Stazione Appaltante di rendere chiarimenti sull’offerta presentata.

In ultimo, è stato giudicato legittimo il comportamento dell’amministrazione che, alla luce della estrema complessità sul piano tecnico dell’appalto, ha affidato a tecnici ausiliari della commissione giudicatrice l’analisi delle offerte tecniche pervenute, giacché – alla luce dell’orientamento giurisprudenziale maturato in materia – è ammissibile il ricorso a consulenze esterne da parte della commissione deputata a valutare le offerte.

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